ITALIA/UE – Eliminare la discriminazione con criteri obiettivi di scelta

Negli annunci economici si legge spesso “solo italiani” o “no stranieri”. Queste limitazioni costituiscono discriminazioni, perché distinguono a seconda della origine nazionale delle persone.

Sui giornali e sulle pagine internet si trovano spesso inserzioni riguardo a locazioni di appartamenti e offerte di lavoro con frasi del tipo “astenersi extracomunitari” e “solo per italiani”. Questo produce l’effetto di limitare l’offerta ed esclude a priori i cittadini stranieri, solo per la loro origine o provenienza. Il carattere discriminatorio di simili prassi è stato ribadito anche dall’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica (UNAR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dal Centro di Tutela contro le discriminazioni, attivo sino al 2008 anche in Provincia autonoma di Bolzano.

Il “diritto alla non discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione” è sancito a livello internazionale dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite (New York – 1966), ratificato in Italia nel 1978.

Nell’ordinamento interno, il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 c.d.: “Testo unico sull’immigrazione” prevede che “..,costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.. In ogni caso compie un atto di discriminazione…chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di  ppartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità…e chiunque…  llegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità..” (art. 43). Sussiste un meccanismo rapido ed efficace di tutela: quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione il Giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del omportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione ed anche condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (art. 44). Il ricorso può essere proposto, ipotesi straordinaria nel nostro ordinamento, al tribunale competente anche personalmente dalla parte (ovvero senza il patrocinio di un avvocato). Qualora il trasgressore eluda l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice, si configura anche la esponsabilità penale (art. 388, primo comma, del codice penale, che prevede la reclusione fino a tre anni). I divieti espressi dal citato Testo Unico, sono ribaditi anche dal Decreto Legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 in attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL sottolinea che è comprensibile l’esigenza di ricorrere ad annunci economici per selezionare la persona adatta, ma la serietà e l’affidabilità non dipendono dall’origine etnica o nazionale della persona. La limitazione ai soli cittadini italiani non garantisce di per sé un corretto adempimento degli obblighi contrattuali in materia di locazione e di lavoro, come invece, ad esempio, una selezione fondata sulle referenze che consente valutazioni accurate ed efficaci. In questo modo, da un lato, i candidati che dispongono di buone referenze (per esempio dei precedenti locatari e/o datori di lavoro) avranno maggiori chance, dall’altro colui che fa l’inserzione amplia considerevolmente le proprie possibilità di scelta. Pare in definitiva, che un simile sistema, accompagnato da una valutazione adeguata ed obiettiva, potenzia il ruolo delle referenze stesse e nel contempo contribuisce a rafforzare il senso civico e di comune appartenenza, stimolando il rispetto delle regole sociali e degli impegni negoziali tra gli immigrati e la società ospite.

HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL invita tutti coloro che pubblicano annunci economici ed anche gli Organi di stampa ed i gestori dei siti internet ad evitare discriminazioni che possono ostacolare la convivenza, facendo uso esclusivamente di criteri quali ad es. “persone referenziate”, “previa selezione” ed altro, in linea con esigenze di rispetto assoluto della dignità umana e di oggettività delle selezioni , senza alcuna distinzione nell’interesse reciproco.

Bolzano, 20 marzo 2010
L’amministratore e fondatore di HRI                     Il Presidente di HRI

    (dott. Adi Pfitscher)                               (Avv. Wolfgang Wielander)

Human Rights International (HRI), onlus
c/o Federazione Provinciale delle Associazioni Sociali
Via Dr.Streiter 4, I – 39100 Bolzano

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